Statuto

ART. 1
Il 21 aprile 1931 alla Spezia da un gruppo di amatori della vela è stata costituita una associazione sportiva.
Essa è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
ha sede legale in La Spezia, Molo Italia 1 ed è denominata
"Circolo Velico La Spezia Associazione Sportiva Dilettantistica",
in appresso, per brevità, chiamata il "Circolo".
 
ART. 2
ll Circolo è rigidamente apolitico e non ha scopo di lucro.
È affiliato alla Federazione Italiana Vela ed al CONI.
Finalità del Circolo sono la promozione, lo sviluppo e la diffusione dell'attività velica, sia sportiva che da diporto.
Esso promuoverà pertanto competizioni veliche nazionali ed internazionali e svolgerà attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'esercizio dello sport velico.
 
ART. 3
Il Circolo si compone di soci onorari, seniores, ordinari ed allievi.
 
ART. 4

  • Sono soci onorari coloro i quali, per speciali meriti sportivi o per specia­li benemerenze verso il Circolo, vengano, su proposta del consiglio di­rettivo, proclamati tali dalla assemblea con i voti favorevoli di almeno 2/3 dei presenti.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

  • Sono soci seniores i soci ordinari che, iscritti al Circolo da più di dieci anni, abbiano più di trentacinque anni di età e che si siano distinti in campo sportivo o dirigenziale o che comunque abbiano manifestato sincero e fattivo attaccamento alle sorti del Circolo; sono nominati dal consiglio direttivo che non potrà creare soci seniores per oltre un quarto del corpo sociale, né dovrà consentire che il loro numero sia inferiore ad un sesto del corpo stesso, sempre che vi siano soci ordinari che possiedano i requisiti per la nomina a senior.

La condizione di socio senior è vitalizia, salvo il caso di dimissioni e di quanto previsto dall'art. 7 primo comma e dall'art. 16 di questo statuto.
Il consiglio direttivo delibera la nomina dei soci seniores a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

  • Sono soci ordinari coloro che, raggiunta la maggiore età ed ammessi a far parte del Circolo secondo le norme di questo statuto, versano una tassa di ammissione nella misura generalmente stabilita dal consiglio direttivo e si impegnano a pagare la quota sociale.
  • Sono soci allievi quei giovani che, raggiunto il quattordicesimo anno di età, siano ammessi a frequentare il Circolo per svolgere attività velica. il consiglio direttivo può, a particolari condizioni di favore, ammettere a far parte dei soci ordinari alcuni soci allievi che abbiano raggiunto la maggior età e che abbiano dimostrato brillanti e spiccate doti atletico-sportive o dato prova di assidua attività velica.

 
ART. 5
Possono essere ammessi a far parte del Circolo i cittadini italiani e stranieri, purché dotati di irreprensibile condotta civile e sportiva.
Per essere ammessi come soci del Circolo è necessario essere proposti da almeno tre soci, di cui uno senior, che non siano membri del consiglio direttivo.
La domanda di ammissione a socio del Circolo deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Circolo stesso e firmata dal richiedente e dai soci presentatori.
Il richiedente deve dichiarare di conoscere lo statuto e di assumersi tutti gli obblighi da esso stabiliti.
La domanda di ammissione a socio sarà affissa nei locali sociali per un pe­riodo di almeno 15 giorni.
Il consiglio delibera all'unanimità sull'ammissione e non è tenuto a dare giustificazione ove la domanda non venga accolta.
 
ART. 6
Per recedere dal Circolo, il socio deve dichiarare per iscritto al consiglio di­rettivo di voler cessare di farne parte.
Le dimissioni saranno operanti dal mese successivo a quello della loro presentazione.
Qualunque sia il motivo per il quale un socio cessa definitivamente di far parte del Circolo egli perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.
 
ART. 7
Il socio che, trasgredendo le norme che regolano la vita del Circolo o arrecando danno ad esso o abusando della sua qualità di socio al fine trarne un utile illecito, si renda indegno di appartenere al Circolo stesso, sarà ra­diato a giudizio del consiglio direttivo, con facoltà di ricorrere al collegio dei probiviri entro 20 giorni dalla ricevuta comunicazione.
Il socio potrà essere radiato altresì ove si renda moroso nel versamento della richiesta quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza.
Il consiglio direttivo inviterà per iscritto il socio, contro il quale fosse per prendere un provvedimento disciplinare, a presentare le proprie giustificazioni.
Per mancanze di minore gravità il Presidente potrà emettere l'ammonizione o la sospensione temporanea dall'attività sportiva e dall'accesso al Circolo.
l soci dovranno risarcire i danni eventualmente cagionati al Circolo da essi o dai loro invitati.
 
ART. 8
i soci onorari, seniores ed ordinari hanno diritto:

  • al voto nelle assemblee generali e straordinarie;
  • a far parte del consiglio direttivo del Circolo, dei comitati e delle giurie per le regate e ad occupare le altre cariche previste da questo statuto;
  • a frequentare tutti i locali del Circolo, uniformandosi ai regolamenti in­terni di ciascuno di essi;
  • a fregiarsi del distintivo di socio del Circolo;
  • all'iscrizione al Circolo delle proprie imbarcazioni da regata o da diporto con facoltà di issare sull'albero il guidone sociale, usufruendo così di tutte le speciali condizioni accordate al Circolo;
  • al ricovero, ove possibile, e a giudizio insindacabile del consiglio, delle proprie imbarcazioni con precedenza assoluta per quella a vela.

 
ART. 9
Il pagamento delle quote sociali e di ricovero dell'imbarcazione è annuale ed anticipato.
Tutti i soci sono in ogni caso tenuti al pagamento di queste indipendente­mente dalla effettiva sospensione della loro frequenza dei locali sociali. In caso di radiazione per morosità, il Circolo si riserva comunque di richie­dere quanto dovutogli.
Tutti i soci sono inoltre tenuti a corrispondere al Circolo il rimborso delle spese per servizi e prestazioni secondo le tariffe stabilite dal consiglio direttivo.
 
ART. 10
Gli organi sociali sono:

  • l'assemblea generale dei soci;
  • il presidente;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei probiviri;
  • il collegio dei revisori dei conti.

 
ART. 11
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria sarà convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta ogni anno, mediante avviso affisso nella bacheca sociale e per lettera ai soci, almeno 7 giorni prima della data di convocazione. Avranno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote annuali.
L'assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, anche d'urgenza quando lo creda necessario, o sia richiesta da almeno ¼ dei soci aventi diritto al voto.
L'assemblea ordinaria sarà valida in 1° convocazione quando sia interve­nuto almeno 1/4 dei soci ed in 2° qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle assemblee ordinarie sono eletti: il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, i revisori dei conti; si approvano i rendiconti degli esercizi finanziari, si discutono le proposte del consiglio direttivo e quelle dei soci e si danno gli indirizzi generali della condotta e dell'attività del sodalizio.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza di vo­ti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Qualora però le proposte di iniziativa dei soci non venissero approvate dal consiglio direttivo, esse, per essere accettate, dovranno sottoporsi al voto per scheda diramata a tutti i soci.
Lo scrutinio di questa votazione avrà luogo in una successiva assemblea ordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie e su quan­to attiene alla consistenza delle strutture e del patrimonio del sodalizio.
Le sue deliberazioni debbono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti ed aventi pieni diritti.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nel corso dell'assemblea stessa, essa potrà essere ricercata nei modi stabiliti nel successivo articolo 23.
 
ART. 12
Il Circolo è amministrato e diretto da un consiglio direttivo che è eletto dalla maggioranza dei soci presenti alla assemblea e formato per la metà più uno da soci seniores; dura in carica per due anni.
Il consiglio è composto da undici consiglieri e delibera a maggioranza. Esso nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
l direttori sportivi possono non essere membri del consiglio, ma sono nominati dallo stesso.
È facoltà del consiglio di affidare temporaneamente incarichi speciali a so­ci ritenuti particolarmente idonei.
È pure facoltà del consiglio nominare tra i soci alcuni ispettori, ai quali è demandato l'incarico di mantenere l'ordine e la disciplina nell'ambito della sede.
Il consiglio direttivo delibera in merito all'ammissione dei nuovi soci.
Il consiglio direttivo è incaricato dalla amministrazione del Circolo. Cura il rilascio delle tessere e degli attestati, propone le date delle regate e dei fe­steggiamenti, propone le giurie ed i comitati, provvede alla formulazione delle commissioni tecniche, scegli gli equipaggi e le imbarcazione che de­vono rappresentare il Circolo alle manifestazioni alle quali delibera di par­tecipare e scegli equipaggi anche per quelle imbarcazioni dei soci che per partecipare a regate fuori sede chiedono un contributo sociale; redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria; redige gli eventuali regolamenti inter­ni relativi all'attività sociale.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti: a parità di voti quello del Presidente ha la preponderanza.
Il consiglio direttivo ha la facoltà di sottoporre alla votazione generale in assemblea o per la scheda ai soci quelle proposte che crederà opportune.
 
ART. 13
Il presidente è il legale rappresentante del Circolo che rappresenta in ogni caso o situazione, presiede le assemblee generali, le sedute del consiglio direttivo, autentica i diplomi, le tessere, gli attestati e i bilanci.
Egli rimane in carica due anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
Al termine del suo mandato egli resta per un altro biennio a far parte del consiglio direttivo.
 
ART. 14
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedi­mento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il segretario dà esecuzione alle delibere del presidente e del consiglio di­rettivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
il tesoriere cura l'amministrazione del Circolo e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
 
ART. 15
Il collegio dei probiviri si compone di un presidente e di due membri eletti dall'assemblea tra i soci che abbiano oltrepassato i trentacinque anni.
Il collegio dei probiviri dura in carica 4 anni ed i suoi membri non possono occupare alcuna altra carica sociale.
Esso possiede le più ampie facoltà inquirenti e, se richiesto dal consiglio direttivo, emette decisioni motivate con le quali può infliggere i provvedi­menti disciplinari previsti dall'art. 7, nonché giudica i ricorsi presentati con­tro i provvedimenti disciplinari inflitti dal Presidente o dal consiglio direttivo. Le decisioni del collegio e dei probiviri possono essere prese a maggioranza.
 
ART. 16
l dirigenti e i soci dei Circolo che, in una manifestazione sportiva, tenesse­ro un contegno riprovevole o indegno di un uomo d'onore, sono passibili dei conseguenti provvedimenti disciplinari:

  • a) ammonizione;
  • b) deplorazione;
  • c) temporanea o definitiva esclusione dall'attività sportiva ed anche dalle cariche sociali;
  • d) espulsione dal sodalizio.

Il consiglio direttivo, sentita la parte, può infliggere i provvedimenti contem­plati sub a) e b) a maggioranza di 2/3 dei presenti, dandone comunicazio­ne scritta agli interessati. Essi nel termine di venti giorni dalla ricevuta co­municazione possono impugnare il provvedimento con istanza al collegio dei probiviri.
Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravità — onde i provvedimenti sub c) e d) — od implichino l'esame del comportamento di un dirigente, il consiglio direttivo demanda sollecitamente il caso al collegio dei probiviri e ne segue la decisione: in tal caso il Presidente può adottare in via urgente i provvedimenti temporanei che reputi opportuni in attesa della decisione del collegio dei probiviri.
 
ART. 17
soci possessori di imbarcazioni possono iscriverle nel registro del Circolo purché queste siano:

  • imbarcazioni che appartengono a una delle stazze riconosciute;
  • imbarcazioni che appartengono ad una delle classi di altura internazio­nalmente riconosciute;
  • imbarcazioni che per decoro, destinazione ed uso, siano compatibili con lo scopo e le attività del Circolo, ferma restando la precedenza del­le imbarcazioni da regata.

 
ART. 18
Il Circolo ammette per ciascuna imbarcazione uno o più proprietari. Se una imbarcazione appartiene a più proprietari, questi devono designare uno di loro ad essere responsabile nei confronti del Circolo.
 
ART. 19
Quando una imbarcazione iscritta al registro del Circolo viene venduta, il proprietario è tenuto a darne avviso al consiglio direttivo.
L'ingresso di una nuova imbarcazione nei locali sociali è tassativamente sottoposto alla approvazione del consiglio direttivo.
 
ART. 20
L'uso, il mantenimento e le tasse di affitto per imbarcazioni sociali sono disciplinati dai regolamenti speciali che il consiglio direttivo promulgherà per ciascuna di esse o per ciascuna serie.
 
ART. 21
Le imbarcazioni iscritte nel registro del Circolo avranno per distintivo il guidone sociale.
 
ART. 22
Il distintivo sociale è formato da un guidane nero con croce giallo oro; i soci stranieri potranno battere la bandiera della loro nazione ed il guidone del Circolo.
 
ART. 23
La durata del Circolo è illimitata.
Il Circolo non può scioglersi che per voto di 4/5 dei soci riuniti in assemblea straordinaria.
Se a tale assemblea non intervenissero i 4/5 dei soci iscritti ed aventi pieni diritti, la votazione potrà avvenire per scheda diramata a tutti i soci.
Lo scrutinio di tale votazione avverrà 30 giorni dopo l'invio delle schede.
 
ART. 24
I proventi dell'attività del Circolo non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Nel caso di scioglimento del Circolo il consiglio direttivo delibera la liquidazione delle eventuali passività ed i residui attivi del patrimonio saranno devolutiad altra analoga associazione, udito il competente organismo di controlli, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 
ART. 25
L'assemblea ordinaria o un quinto dei soci possono proporre al consiglio direttivo modifiche al presente statuto, ma tali modifiche non potranno essere adottate se non approvate giusto quanto stabilito nel precedente articolo 11.
Le proposte dovranno pervenire alla sede del Circolo entro il 30 novembre di ogni anno.
 
ART. 26
Il presente statuto non ha effetto retroattivo, ma abroga i precedenti